Art. 5.
(Direzione generale per le informazioni e la sicurezza).

      1. Per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni, il Presidente del Consiglio dei ministri o, in caso di delega di cui all'articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza, si avvale della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza (DIGIS), istituita con la presente legge, in deroga alle disposizioni vigenti. Fatto salvo quanto previsto nei commi 2 e 3, il definitivo assetto organizzativo e tutte le successive modifiche o integrazioni sono stabilite con apposito regolamento.
      2. La DIGIS svolge le funzioni indicate nel presente capo ed è ordinata, in sede di prima attuazione della presente legge, nelle seguenti agenzie, preposte allo svolgimento di funzioni info-operative:

          a) Agenzia per le informazioni sul terrorismo e l'eversione (AITE);

          b) Agenzia per le informazioni sulla criminalità organizzata (AICO);

          c) Agenzia per la ricerca e la controingerenza (ARC).

      3. Per lo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative di supporto alle attività demandate alle strutture di cui al comma 2 sono altresì istituiti, in sede di prima attuazione della presente legge, i seguenti Dipartimenti:

          a) Dipartimento per la gestione del personale;

          b) Dipartimento tecnico-logistico;

          c) Dipartimento per gli affari amministrativi e legali.

 

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      4. Nell'ambito della DIGIS operano altresì l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSE) e l'Ufficio centrale degli archivi (UCA), che dipendono direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in caso di delega di cui all'articolo 2, dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, ferma restando la dipendenza organica e funzionale dalla DIGIS per quanto riguarda le competenze organizzative, amministrative e logistiche.
      5. L'ordinamento delle strutture di cui al presente articolo e la loro ulteriore articolazione organizzativa sono stabiliti con regolamento.